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Interessante sentenza 11 maggio 2020, n. 347. Nel rapporto di conto corrente, in mancanza di espressa e corretta pattuizione, non sono dovuti gli interessi ultralegali e gli interessi anatocistici con capitalizzazione trimestrale sia prima che dopo il 2000 e non sono dovute neanche le C.M.S. del Tribunale di Parma. In punto di prescrizione l’eccezione avanzata dalla Banca deve ritenersi infondata poiché l’apertura di credito, ovvero l’affidamento è stato legalizzato di fatto; la Banca, infatti, negli anni, applicava le commissioni di “massimo scoperto” legittimando, quindi, un vero e proprio affidamento bancario di fatto.
Studio Legale Quintieri
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