La manipolazione dell’Euribor nei mutui.

La questione della manipolazione dell’Euribor rappresenta uno dei temi più complessi e dibattuti del diritto bancario contemporaneo, caratterizzato da un’evoluzione giurisprudenziale che ha visto emergere orientamenti contrastanti e che ora attende una definizione definitiva dalle Sezioni Unite della Cassazione e, potenzialmente, dalla Corte di Giustizia europea.

Il Contesto Normativo e le Decisioni della Commissione Europea

La vicenda trae origine dalle decisioni della Commissione Europea del 4 dicembre 2013 e del 7 dicembre 2016, con le quali è stata accertata l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza tra alcune banche europee (Barclays, Deutsche Bank, Société Générale, Royal Bank of Scotland, Crédit Agricole, HSBC e JPMorgan) per il periodo compreso tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008. L’intesa aveva ad oggetto la manipolazione dell’Euribor nel mercato dei derivati sui tassi di interesse in euro (EIRD), attraverso comunicazioni coordinate tra le banche partecipanti al panel di determinazione del tasso.

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 117 del Testo Unico Bancario, che disciplina la forma e il contenuto dei contratti bancari, richiedendo l’indicazione scritta del tasso d’interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati, nonché dall’art. 101 TFUE e dall’art. 2 della legge n. 287/1990 in materia di tutela della concorrenza.

L’Evoluzione Giurisprudenziale: Due Orientamenti a Confronto

La giurisprudenza italiana ha sviluppato due orientamenti contrapposti sulla sorte dei contratti di mutuo indicizzati all’Euribor stipulati nel periodo della manipolazione accertata.

Il Primo Orientamento: Nullità Automatica dei Contratti “a Valle”

Il primo orientamento, espresso dalla Cassazione con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha sostenuto che “Le intese vietate ai sensi dell’art. 2 della l. n. 287 del 1990 (cd. ‘legge antitrust’) non sono soltanto quelle trasfuse in contratti o negozi giuridici in senso tecnico, ma anche quelle veicolate da comportamenti o condotte ‘non negoziali’ che, con la consapevole partecipazione di almeno due imprese, restringano o falsino, in qualsiasi forma e in modo consistente, la concorrenza all’interno del mercato; ne conseguono, da un lato, la riconducibilità alla citata nozione normativa dell’accordo manipolativo del tasso Euribor accertato dalla Commissione Europea con decisione del 4 dicembre 2013 e, dall’altro, la nullità dei contratti ‘a valle’ che si richiamino per relationem al tasso manipolato, assurgendo la predetta decisione a prova privilegiata di un’intesa illecita, alla quale è irrilevante che non abbia preso parte l’istituto bancario contraente”.

Secondo questo orientamento, la nullità si estende automaticamente a tutti i contratti che facciano riferimento all’Euribor manipolato, indipendentemente dalla partecipazione della banca mutuante all’intesa anticoncorrenziale.

Il Secondo Orientamento: Necessità del Collegamento Funzionale

Il secondo orientamento, cristallizzato nella sentenza della Cassazione n. 12007 del 3 maggio 2024, ha invece precisato che i contratti di mutuo contenenti clausole che fanno riferimento all’Euribor, stipulati da parti estranee alle intese anticoncorrenziali, non possono considerarsi contratti stipulati in applicazione di tali pratiche illecite in mancanza della prova della conoscenza delle stesse da parte di almeno uno dei contraenti e dell’intento di conformare oggettivamente il regolamento contrattuale al risultato delle medesime intese.

Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, “Nel caso in esame, invece, la pattuizione con cui i contratti di mutuo fanno rinvio al parametro EURIBOR non può essere considerata applicazione dell’intesa diretta a manipolare quest’ultimo al fine di alterare il mercato dei derivati dell’euro: la clausola che rinvia al tasso EURIBOR non è riproduttiva di una clausola che sia stata a sua volta oggetto di una concertazione illecita, ma si limita a individuare un criterio estrinseco per la determinazione del tasso che va ad incidere sul prezzo del finanziamento”.

La Rimessione alle Sezioni Unite

Il contrasto giurisprudenziale ha raggiunto il suo apice con l’ordinanza della Prima Sezione Civile della Cassazione n. 19900 del 19 luglio 2024, che ha rimesso la questione alla Prima Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, formulando due questioni di massima di particolare importanza:

  • Se i contratti di mutuo o finanziamento contenenti clausole di determinazione degli interessi parametrate all’indice Euribor possano considerarsi negozi “a valle” rispetto all’intesa restrittiva della concorrenza accertata dalla Commissione Europea;
  • Se l’alterazione dell’Euribor a causa di fatti illeciti posti in essere da terzi costituisca causa di nullità della clausola di determinazione degli interessi per indeterminabilità dell’oggetto.

La Prima Sezione ha espresso perplessità sull’orientamento della Terza Sezione, osservando che “dal soggetto finanziato fanno riferimento all’indice rappresentato dall’Euribor si è formato un orientamento in seno alla Terza Sezione Civile di questa Corte, espresso dall’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 e puntualizzato dalla successiva sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024”.

I Principi Giuridici Emergenti

Dalla ricognizione giurisprudenziale emergono alcuni principi consolidati che orientano la valutazione della questione:

Il Concetto di Contratto “a Valle”

La nozione di contratto “a valle” richiede un collegamento funzionale tra l’intesa anticoncorrenziale e il contratto che ne costituisce l’attuazione. Come chiarito dalla Corte d’Appello di Milano, “un contratto può dirsi ‘a valle’ di un’intesa illecita nella misura in cui realizzi concretamente gli effetti distorsivi della concorrenza cui la stessa era orientata e, dunque, risulti alla stessa funzionalmente collegato”.

Nel caso dell’Euribor, l’intesa accertata dalla Commissione Europea riguardava specificamente il mercato dei derivati sui tassi di interesse e non quello dei mutui a tasso variabile, determinando una divergenza di ambiti applicativi che ostacola la configurazione del collegamento funzionale necessario.

La Determinatezza dell’Oggetto Contrattuale

L’indicizzazione del tasso di interesse all’Euribor soddisfa il requisito di determinabilità dell’oggetto del contratto ex art. 1346 c.c., trattandosi di parametro oggettivo rilevato giornalmente da organismo europeo e ampiamente pubblicizzato. Come osservato dalla giurisprudenza, “l’accordo contrattuale si forma – e, in tal senso, si obiettivizza – sull’applicazione dell’indice Euribor, così come ufficialmente stabilito e dunque inteso nel suo dato formale, indipendentemente dalla correttezza del procedimento seguito per la sua rilevazione”.

L’Onere Probatorio

Per invocare la nullità della clausola Euribor per violazione della normativa antitrust, è necessario fornire la prova che la banca stipulante fosse consapevole dell’alterazione del parametro e intendesse avvalersene, nonché dimostrare che tale alterazione abbia effettivamente e significativamente influenzato il parametro nel periodo rilevante.

Le Prospettive di Sviluppo: Verso la Corte di Giustizia Europea

La complessità della questione e la sua rilevanza transnazionale aprono la strada a una possibile rimessione alla Corte di Giustizia europea per questione pregiudiziale. Diversi elementi suggeriscono questa evoluzione:

La Dimensione Europea della Questione

L’Euribor è un parametro di rilevanza europea, determinato da istituzioni sovranazionali e utilizzato in migliaia di contratti in tutti gli Stati membri. La sua manipolazione ha effetti che trascendono i confini nazionali e coinvolgono l’interpretazione dell’art. 101 TFUE.

L’Uniformità di Applicazione del Diritto UE

La necessità di garantire un’applicazione uniforme del diritto della concorrenza europeo potrebbe richiedere un intervento della Corte di Giustizia per chiarire i criteri di identificazione dei contratti “a valle” rispetto alle intese anticoncorrenziali accertate dalla Commissione.

Le Questioni Interpretative Aperte

Permangono questioni interpretative di rilievo europeo, quali:
– I criteri per identificare il collegamento funzionale tra intesa anticoncorrenziale e contratti a valle
– Gli effetti delle decisioni della Commissione Europea sui rapporti contrattuali nazionali
– La portata temporale degli effetti dell’intesa sulla validità dei contratti

L’Orientamento Giurisprudenziale Prevalente

Nell’attesa della pronuncia delle Sezioni Unite, la giurisprudenza di merito ha mostrato una prevalente adesione al secondo orientamento, che richiede la prova del collegamento funzionale tra intesa e contratto. Questa tendenza emerge chiaramente dalle recenti pronunce, che hanno rigettato le domande di nullità fondate sulla sola esistenza dell’intesa accertata dalla Commissione Europea.

La Corte d’Appello di Roma ha osservato che “Come ha ritenuto il Sostituto Procuratore Generale della Suprema Corte, nelle conclusioni rassegnate in vista della decisione delle Sezioni Unite su tale questione, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, ‘Un contratto può dirsi ‘a valle’ dell’intesa restrittiva (solo) se costituisce specifica attuazione di tale intesa e ciò presuppone che il contratto ‘a valle’ si muova nello stesso perimetro o, meglio, nello stesso settore nel quale si è verificata l’intesa anticompetitiva’”.

Conclusioni e Prospettive

La questione della manipolazione dell’Euribor rappresenta un banco di prova per l’evoluzione del diritto bancario e della concorrenza nell’era della globalizzazione finanziaria. La complessità tecnica della materia, unita alla rilevanza economica delle questioni in gioco, richiede un approccio equilibrato che tenga conto tanto delle esigenze di tutela della concorrenza quanto della stabilità dei rapporti contrattuali.

L’attesa pronuncia delle Sezioni Unite dovrà necessariamente confrontarsi con la dimensione europea della questione e con la possibilità di una successiva rimessione alla Corte di Giustizia. In questo contesto, appare probabile che la soluzione definitiva richieda un dialogo tra le giurisdizioni nazionali e quella europea, nell’ottica di garantire un’applicazione uniforme e coerente del diritto della concorrenza.

La vicenda dell’Euribor dimostra come l’integrazione dei mercati finanziari europei richieda strumenti giuridici sempre più sofisticati per bilanciare le esigenze di tutela della concorrenza con quelle di certezza del diritto e stabilità dei rapporti contrattuali. La risposta a queste sfide determinerà non solo la sorte di migliaia di contratti di mutuo, ma anche l’evoluzione futura del diritto bancario europeo.

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