Intelligenza artificiale nelle professioni legali: il nuovo libro di testo di Luigi Quintieri

‘Intelligenza Artificiale nella Professione Legale: una Nuova Frontiera

L’intelligenza artificiale sta trasformando radicalmente il modo in cui gli avvocati esercitano la professione. Non si tratta più di fantascienza o di speculazioni futuristiche: l’AI è già qui, nelle nostre aule di tribunale, nei nostri studi legali, nelle nostre ricerche giurisprudenziali. Il legislatore italiano, con tempestività apprezzabile, ha colto questa sfida e ha cominciato a tracciare un perimetro normativo chiaro.

Con la legge n. 132 del 23 settembre 2025, il Parlamento ha posto un punto fermo: l’intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali, compresa quella forense, è ammessa ma con un vincolo inderogabile. L’art. 13 stabilisce che i sistemi di AI possono essere utilizzati «finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera». Non si tratta di una limitazione burocratica, ma di un riconoscimento esplicito: il giudizio professionale, l’interpretazione del diritto, la strategia difensiva restano monopolio esclusivo dell’avvocato.

Il principio cardine è la trasparenza. Il professionista che utilizza strumenti di AI deve comunicare al cliente, con «linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo», le informazioni relative ai sistemi impiegati, assicurando così quel rapporto fiduciario che da sempre caratterizza la professione forense. Non è un mero adempimento formale: è la garanzia che il cliente sappia chi e cosa stia lavorando per lui.

L’approccio del legislatore italiano si inserisce in un quadro europeo più ampio. Il Regolamento UE 2024/1689 ha classificato i sistemi di intelligenza artificiale in base al loro livello di rischio, prevedendo per quelli ad alto rischio — tra cui i sistemi destinati ad assistere le autorità giudiziarie nella ricerca e nell’interpretazione dei fatti e del diritto — obblighi stringenti di conformità, trasparenza e accountability.

La legge 132/2025 ha riservato all’attività giudiziaria un’attenzione particolare: l’art. 15 ribadisce che «ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti» resta prerogativa esclusiva del magistrato. Anche quando l’AI aiuta, è l’essere umano che decide.

I professionisti forensi hanno già compreso che l’intelligenza artificiale non è un nemico da temere ma uno strumento da governare. La ricerca giurisprudenziale, la redazione di atti, l’analisi predittiva degli esiti processuali: sono tutti ambiti in cui l’AI può liberare l’avvocato da compiti ripetitivi, consentendogli di concentrarsi su ciò che davvero conta, il pensiero giuridico creativo, la relazione con il cliente, la difesa delle sue ragioni.

La responsabilità professionale dell’avvocato, tradizionalmente configurata come obbligazione di mezzi e non di risultato — come ricordato dalla Cassazione Civile, sentenza n. 7618 del 1997 — non muta per effetto dell’uso di strumenti tecnologici. Anzi, si arricchisce. L’avvocato resta tenuto alla diligenza qualificata ex art. 1176, comma 2, c.c., dovendo padroneggiare gli strumenti che utilizza e garantirne l’impiego corretto e trasparente.

Il futuro della professione forense passa inevitabilmente dall’intelligenza artificiale. Ma sarà un futuro in cui la tecnologia serve l’uomo e non viceversa, in cui l’algoritmo suggerisce ma non decide, in cui l’avvocato mantiene saldamente il controllo intellettuale e morale della difesa. Perché il diritto non è solo tecnica: è anche etica, empatia, capacità di leggere le sfumature che nessun sistema, per quanto sofisticato, potrà mai cogliere.


A breve nelle migliori librerie giuridiche uscirà il nuovo libro di testo sul tema di Luigi Quintieri

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